Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.
Vendite di fine stagione (saldi)
Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di conferenza delle Regioni (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 43).
Per svolgere la vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione.
Vendite promozionali
Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di un prodotto per un periodo di tempo limitato. Le vendite promozionali riguardano prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono notevolmente deprezzati.
Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare nessuna comunicazione.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:
- cessazione dell'attività
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
- trasferimento dell'azienda in altro locale
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 42.
Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.